Che cos’è il bonus?
È uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambienti (ARERA) con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose.
Chi ne ha diritto?
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici, per una sola fornitura gas (abitazione di residenza), non necessariamente coincidente con il Comune di residenza, appartenenti:
Ogni nucleo famigliare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura gas che per la fornitura elettrica.
Il bonus sociale vale esclusivamente per le forniture di gas metano naturale distribuito a rete e non per il gas in bombola o per il GPL.
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).
Il cliente domestico diretto
È il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale (fornitura individuale) per l’abitazione, a carattere familiare, di residenza. L’intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica: la domanda di bonus può essere fatta solo dall’intestatario del contratto.
Il cliente domestico indiretto
È il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l’abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l’intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio).
Come si richiede?
Il bonus Sociale dal 1° gennaio 2021 sarà riconosciuto automaticamente ai clienti aventi diritto, SENZA dover presentare specifica domanda presso i Comuni o i CAF, come stabilito dal decreto legge n. 124/19.
Quanto vale/come si riceve?
Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza). Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
L’erogazione avviene con modalità differenti a seconda se la richiesta riguardi un impianto individuale (cliente diretto) o un impianto centralizzato (cliente indiretto).
Rinnovo e variazioni
Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.
Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso.
Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un’attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l’agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda).
Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.
Al cliente domestico che cessa l’utilizzo della fornitura individuale e si serve solo di una fornitura centralizzata, viene interrotta l’erogazione del bonus come cliente diretto e viene data la possibilità di richiedere un nuovo bonus come cliente indiretto, presentando l’apposito modulo.
Il cliente domestico (inclusi tutti i componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE) che interrompe l’utilizzo di una fornitura centralizzata e stipula un contratto per una fornitura individuale di gas non può richiedere il bonus per la fornitura individuale fino al termine della validità del bonus perché ha ricevuto in anticipo, con il bonifico domiciliato, tutto l’importo di bonus per i 12 mesi di agevolazione. Solo alla scadenza del bonus relativo alla fornitura centralizzata il cliente può effettuare una nuova domanda di bonus per fornitura individuale.
ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.
Per maggiori dettagli, puoi contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente dell’Autorità di Regolazione per Energia e Ambienti al numero verde 800.166.654 oppure consultare il sito www.arera.it – https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm dove è peraltro possibile reperire tutta la modulistica.