L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stabilisce standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita e di distribuzione sono tenute a rispettare. L’ARERA differenzia gli indicatori di qualità commerciale, concernenti l’insieme di prestazioni rese ai clienti finali, in due tipologie:
– Standard specifici di qualità commerciale: sono riferiti alla singola prestazione da garantire al cliente finale e vengono definiti come tempo massimo entro cui la prestazione deve essere effettuata dalla Società. Il mancato rispetto di tali tempistiche comporta la corresponsione al cliente finale di specifici indennizzi
– Standard generali di qualità commerciale: sono riferiti al complesso delle prestazioni rese dalla società e vengono definiti come soglie percentuali minime da rispettare
Gli standard di qualità commerciale della vendita dell’energia elettrica e del gas naturale sono definiti dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas (TIQV)
Gli standard di qualità commerciale riferiti al servizio di distribuzione del gas e dell’energia elettrica sono definiti rispettivamente dalle delibere: Testo della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG)
Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIQE)
STANDARD SPECIFICI DI QUALITA’ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE – ALLEGATO A (TABELLA 1 – TIQV)
Indicatore | Standard specifico |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 30 giorni solari |
Tempo massimo di rettifica di fatture | 60 giorni solari |
Tempo massimo di rettifica di doppia fattura | 20 giorni solari |
STANDARD SPECIFICI DI QUALITA’ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE – ALLEGATO A (TABELLA 2 – TIQV)
Indicatore | Standard specifico |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% |
STANDARD SPECIFICI DI QUALITA’ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS DI COMPETENZA DEL VENDITORE (TABELLA H – RQDG)
Indicatore | Standard specifico |
Percentuale minima di appuntamenti fissati con cliente finale entro il tempo massimo di 1 giorno lavorativo | 90% |
Indennizzi
Il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale comporta la corresponsione ai clienti finali di un indennizzo automatico definito dall’ARERA. L’indennizzo automatico di base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempotriplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per i clienti di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.
Per tutti i dettagli relativi agli standard di qualità commerciale e per conoscere i risultati conseguiti da Neogas è possibile visionare i seguenti allegati:
– Standard di Qualità commerciale della vendita del gas naturale e dell’energia elettrica
– Standard di Qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale e dell’energia Elettrica
– Risultati Neogas relativi agli standard di qualità commerciale della vendita del gas naturale e dell’energia elettrica.
Indicatore | INDENNIZZO | ||
Mancato rispetto dei tempi di risposta a reclami scritti | Prestazione eseguita oltre 30 gg. Ma entro 60 gg. | Prestazione eseguita oltre 60 gg. Ma entro 90 gg. | Prestazione eseguita oltre 90 gg. |
25 € | 50€ | 75€ | |
Mancato rispetto del tempo di rettifica di fatturazione | Prestazione eseguita oltre 60 gg. Ma entro 120 gg. | Prestazione eseguita oltre 120 gg. Ma entro 180 gg. | Prestazione eseguita oltre 180 gg. |
25 € | 50€ | 75€ | |
Mancato rispetto del tempo di rettifica di fatturazione quadrimestrale | Prestazione eseguita oltre 90 gg. Ma entro 180 gg. | Prestazione eseguita oltre 180 gg. Ma entro 270 gg. | Prestazione eseguita oltre 270 gg. |
25 € | 50€ | 75€ | |
Mancato rispetto del tempo di rettifica di doppia fatturazione | Prestazione eseguita oltre 20 gg. Ma entro 40 gg. | Prestazione eseguita oltre 40 gg. Ma entro 60 gg | Prestazione eseguita oltre 60 gg. |
25 € | 50€ | 75€ |